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22/01/2026
La riforma cambia anche lo spirito, l'educazione della Magistratura. Al momento il percorso formativo è unico, orientato alla "terzietà" ed alla "giustizia" sia dei Pubblici Ministeri che dei Giudici.
Se nel corso di un processo un PM si rende conto dell'innocenza dell'imputato, anche lui cambia atteggiamento e rivede impianti e responsabilità.
Con la riforma Nordio-Berlusconi, i percorsi professionali si separano; il Pubblico Ministero viene formalmente educato all'aggressività ed alla ricerca delle colpe. Il suo compito non è più "fare giustizia", ma attaccare e "dare la colpa".

Per separare le carriere non serviva cambiare la Carta: nel 2000, i Radicali (con SDI e PRI) promossero un referendum* per abolire il passaggio dei magistrati tra le due funzioni, ma il quorum non venne raggiunto.
La legge costituzionale si è resa necessaria per istituire un secondo CSM, rivederne modalità di elezione e poteri, creare un altro organo, l'Alta Corte, per le questioni disciplinari (triplicando anche i costi), ma soprattutto per aumentare influenza e pressione politica sulla Magistratura, così da influenzarne l'azione.

Per questo, è doveroso respingere questo tentativo di indebolire l'indipendenza della Magistratura e minare la democrazia, sottoposta a referendum confermativo il 22 e 23 marzo.
Io voto NO.

* Per completezza, riporto il testo, che forse oggi verrebbe definito distorsivo - come avvenuto per il quesito respinto del referendum contro la legge Calderoli dell'autonomia differenziata:
"Volete voi che sia abrogato il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, limitatamente a:
articolo 190, comma 2:"Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.";
articolo 191;
articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: ",salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";
articolo 198, limitatamente alle parole: "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato."?"

Enea Melandri

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